Corte di Cassazione. Sezione Prima.
Sentenza
29 aprile 2004, n. 8205.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
1. Il
signor G.L. convenne in giudizio, davanti alla Corte d'appello di
Salerno, la signora I.C., con la quale aveva contratto matrimonio
concordatario il 7 gennaio 1989, per sentire dichiarare efficace
nello Stato, coi conseguenti provvedimenti, la sentenza ecclesiastica
pronunziata il 10 giugno 1994 dal Tribunale interdiocesano di
Salerno, confermata con decreto collegiale 17 novembre 1994 del
Tribunale ecclesiastico regionale campano e resa esecutiva con
decreto 3 febbraio 1995 del Supremo tribunale della Segnatura
Apostolica, con cui era stata dichiarata la nullità del
matrimonio per esclusione dell'obbligo di fedeltà (bonum
fidei) da parte di esso attore.
2.
Istituitosi il contraddittorio, I.C. contestò la domanda e
chiese, in subordine, l'attribuzione di congrua indennità, ai
sensi dell'art. 129-bis c.c.
Il PM della Repubblica presso detta Corte concluse per la parziale dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica, nella parte in cui non contrasta con altra pronunzia del Tribunale italiano, ai sensi dell'art. 797, primo comma, nn. 5 e 6, c.p.c.
3.
Con sentenza depositata il 23 marzo 2001 la Corte d'appello di
Salerno rigettò la domanda proposta dal L., avendo ritenuto
che, nel caso specifico, la pronunzia del Tribunale ecclesiastico era
contraria all'ordine pubblico interno italiano, non emergendo dagli
atti la prova certa che la riserva mentale del nubendo,
sull'esclusione dell'obbligo di fedeltà, era conosciuta o
conoscibile, mediante l'uso di ordinaria diligenza, da parte
dell'altro contraente e che ciò era in contrasto coi principi
di tutela dell'affidabilità e della buona fede nei rapporti
giuridici, considerati inderogabili nel nostro ordinamento.
4.
Per la cassazione di tale sentenza G.L. propone ricorso con un solo
motivo, illustrato anche con memoria, cui resiste, mediante
controricorso, I.C., il PM della Repubblica presso la Corte d'appello
di Salerno, intimato, non svolge difese in questo giudizio.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
5.
Con l'unico motivo di gravame il ricorrente censura la sentenza
impugnata, ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c. per
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto
decisivo della controversia.
5.1. Sostiene che il contrasto
fra la pronunzia ecclesiastica e l'ordine pubblico interno italiano,
sotto l'aspetto dell'incolpevole ignoranza, da parte della C., della
riserva mentale da cui era asseritamente affetto il consenso di esso
ricorrente per esclusione del bonum fidei, era stato indebitamente ed
illogicamente rilevato dalla Corte territoriale, la quale lo aveva
desunto dall'asserita mancanza di elementi probatori indicativi della
conoscenza di tale riserva da parte della donna, senza citare le
fonti processuali e senza argomentare le ragioni del suo
convincimento.
5.2.
Più in particolare, la sentenza impugnata meriterebbe censura,
secondo il ricorrente, per essere giunta ad escludere la conoscenza o
la conoscibilità, da parte della C., della suddetta riserva,
omettendo di attribuire il giusto peso alle risultanze probatorie
emerse nel corso del processo canonico, riportate nella sentenza
delibanda, da cui sarebbe evincibile la conclusione contraria, in
quanto dimostrano che la nubenda era edotta della concomitante
relazione intrattenuta con altra donna da esso L., palesemente privo
della seria volontà di sciogliere tale legame; e che ella si
era ugualmente indotta a sposarlo solo per aver confidato
nell'intervento favorevole e nel sostengo della futura suocera,
rivelatosi però insufficiente a far cessare la relazione e ad
impedire che i coniugi litigassero poi frequentemente per tale
motivo, come attestato da familiari della stessa C.
La
sentenza perverrebbe quindi, secondo il ricorrente, alla suddetta
conclusione solo in base alla circostanza - non dimostrata ed anzi
smentita da alcuni testi - che la tresca non era di pubblico
dominio.
5.3. La Corte di merito afferma che «non si
evince alcun elemento dal quale possa ritenersi la conoscenza o la
conoscibilità della riserva da parte della C.»; che anzi
la donna «lungi dalla consapevolezza della anomalia del vincolo
matrimoniale fu raggirata dal L. sia prima che dopo le nozze
rimanendo vittima della malafede del coniuge»; sicché
devesi escludere che ella «abbia conosciuto con certezza la
riserva del L. o che abbia potuto conoscerla usando l'ordinaria
diligenza, tenuto conto da una parte delle promesse del L. e
dall'altra della circostanza che il rapporto extraconiugale non era
manifesto».
5.4. Tali affermazioni sono sorrette dalle
circostanze seguenti, valutate dalla Corte d'appello;
- la C.
aveva dichiarato che non avrebbe mai sposato il L., se avesse saputo
che costui intratteneva rapporti con altra donna, e che si era
convinta delle intenzioni oneste del fidanzato, avendole egli giurato
amore e fedeltà ed avendola assicurata di aver posto termine
alla "avventura" con l'altra (giuramenti ed assicurazioni
rivelatisi vani, dopo il matrimonio);
- lo stesso L. escluse di aver comunicato alla futura moglie, rassicurata in tal senso anche dalla di lui madre, le proprie riserve in ordine alla fedeltà matrimoniale;
- tutti i
testi escussi avevano riferito che la concomitante relazione con
altra donna (interrotta col matrimonio, poi ripresa e divenuta
occasione di frequenti litigi fra i coniugi) non era di pubblico
dominio.
6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,
per le seguenti considerazioni.
7. La
sentenza impugnata prende le mosse dalla considerazione, conforme a
costante giurisprudenza di questa Suprema Corte (fra le altre, Cass.,
10143/2002, 445701, 198/2001, 6308/2000, 4311/1999), che la
delibazione di sentenza ecclesiastica, dichiarativa della nullità
del matrimonio per esclusione di uno dei bona matrimoni da parte di
uno dei nubendi, è impedita, per contrasto con l'ordine
pubblico interno, dal fatto che tale riserva non sia conosciuta - o
non sia conoscibile mediante normale diligenza - dall'altro, in
ispregio del principio di buona fede e di affidamento incolpevole
nella validità del negozio: principio essenziale ed
inderogabile nell'ordinamento italiano.
7.1.
In conseguenza di tale condivisa impostazione, il giudice della
delibazione deve verificare la compatibilità con l'ordine
pubblico interno, sotto il profilo menzionato, senza procedere al
riesame del merito ed all'ammissione di nuovi mezzi di prova, ma
ricavando il proprio convincimento dagli atti del processo canonico
(Cass., 2530/1998, 2330/1994).
7.2.
L'interpretazione e l'apprezzamento, a questo fine, dei fatti
acclarati dal giudice ecclesiastico sono insindacabili in sede di
legittimità, salvo che la motivazione del giudice a quo si
discosti da un logico e corretto iter argomentativo (Cass.,
6551/1998).
8. Il
ricorrente critica genericamente la conclusione di rigetto
dell'istanza di delibazione, sostenendo che essa si porrebbe in
contrasto con alcune risultanze probatorie (sintetizzate al punto
5.2.), evincibili dal processo canonico e dalla sentenza che lo
concluse, senza peraltro riportare in ricorso, in modo completo e
specifico, il contenuto di tali deposizioni, in omaggio al principio
di autosufficienza del ricorso stesso (Cass., 7938/2001, 11389/1999,
8249/1997, 1161/1995, 1860/1992).
8.1.
A questo primo profilo d'inammissibilità del motivo occorre
aggiungere che - ferma restando l'insindacabilità nel merito
(v. punto 7.2.), del giudizio sull'effettiva conoscenza (o
conoscibilità, mediante normale diligenza) della riserva
mentale del nubendo sul dovere di fedeltà - la critica
(astrattamente ammissibile) portata dal ricorrente all'impianto
logico della sentenza impugnata è inconsistente.
8.2.
Invero, il convincimento della Corte di merito circa l'ignoranza
incolpevole, da parte della C., della suddetta riserva mentale, è
sufficientemente supportato sul piano logico (senza poterne
verificare, in questa sede, la congruità intrinseca sul piano
del merito) dal fatto di avere costei potuto prudentemente confidare
nella validità del matrimonio, resa credibile dai giuramenti
dell'uomo e dalle assicurazioni della futura suocera (punto 5.4.).
8.3.
L'altro elemento, costituito dal fatto che la relazione - secondo
alcune testimonianze, contestate dal ricorrente - non era "di
pubblico dominio", risulta inconferente, rispetto allo schema
logico delineato al punto precedente.
Infatti non è richiesta, per valutare la sussistenza o l'insussistenza dell'asserito contrasto fra la sentenza delibanda e l'ordine pubblico interno, la conoscenza o la conoscibilità, da parte di uno dei nubendi, della relazione intrattenuta dall'altro con persona estranea, ma soltanto la conoscenza o la conoscibilità della riserva del partner sul bonum fidei: riserva che può concepirsi anche in mancanza di qualsiasi rapporto attuale con persona estranea alla coppia e che, per converso, può mancare nonostante l'attualità di una relazione con persona estranea.
Sicché la notorietà, privata o pubblica, e la stessa sussistenza, di tale relazione non è determinante nel giudizio circa la conoscenza o la conoscibilità della riserva apposta da uno dei coniugi sulla fedeltà, ma si configura come mero indizio, prudentemente (ed insindacabilmente) valutabile dal giudice di merito, assieme ad altri indizi, della possibilità di tale conoscenza.
8.4.
La ratio decidendi della sentenza impugnata rimane, pertanto,
incensurata, essendo appuntata la critica del ricorrente
sull'elemento - pur considerato dal giudice a quo, ma non
coessenziale al paradigma logico della decisione - della notorietà
pubblica della relazione del L. con donna diversa dalla nubenda.
9.
Devesi concludere, per le ragioni esposte, nel senso
dell'inammissibilità del ricorso.
Le spese di questo
giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio,
liquidate in complessivi euro 2500 di cui euro 2400 per onorari,
oltre a spese generali ed accessori come per legge.